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Il contrassegno europeo per disabili riconosce a tutti i cittadini europei dotati di specifici requisiti pari diritti di circolazione e parcheggio in ogni stato membro dell’Unione Europea. La novità, rispetto al precedente contrassegno per disabili in vigore fino al 2012, è rappresentata proprio dall’estensione dei diritti anche al di fuori del proprio Paese.
Gli accordi internazionali e le raccomandazioni del Consiglio dell'UE 98/376/CE e 2008/205/CE hanno disposto che tutte le persone in possesso dei requisiti necessari per ottenere il contrassegno per disabili possano godere delle agevolazioni di mobilità e sosta necessarie per rendere la circolazione e il movimento con mezzi propri più accessibile.
Il contrassegno disabili è una speciale autorizzazione che viene rilasciata dal Comune di residenza, in particolare dal sindaco. Il permesso di parcheggio per disabili non consente solo la sosta di un veicolo nelle zone dedicate, ma prevede anche la deroga di alcune prescrizioni di legge sulla circolazione. Il contrassegno ha solitamente una validità di 5 anni, ma può anche essere rilasciato a tempo determinato in caso di invalidità temporanee. Una volta scaduto, il contrassegno per invalidi può essere rinnovato con una semplice procedura.
Come ottenere il contrassegno disabili?
Con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012 è entrato in vigore il nuovo contrassegno disabili europeo, valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Il contrassegno europeo è strettamente personale e non cedibile a terzi. Può essere utilizzato soltanto per il trasporto della persona che ne ha diritto, ma non è vincolato ad uno specifico veicolo. Per ottenere il contrassegno invalidi i requisiti rimangono quelli della vecchia versione.
Il rilascio del contrassegno disabili temporaneo o definitivo prevede che si disponga della certificazione medica rilasciata dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dimostrante la capacità di deambulazione ridotta o impedita, oppure la cecità totale. Per richiedere il contrassegno disabili si deve presentare un’apposita domanda indirizzata al sindaco del Comune di residenza, allegando la certificazione medica di disabilità.
Il contrassegno per disabili può essere rilasciato con una validità inferiore ai 5 anni anche a persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione in seguito a infortunio o per altre cause. La legge consente il rilascio del permesso temporaneo anche a persone con totale assenza di autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua. In questi casi il contrassegno serve a facilitare il trasporto in ospedali o luoghi di cura. È questo il caso di persone con patologie gravi che necessitano di dialisi o cure chemioterapiche.
In ogni caso il contrassegno è valido solo per il trasporto della persona con disabilità temporanea o permanente e deve essere sempre esposto in originale e ben visibile sul parabrezza del veicolo utilizzato. Per il rinnovo del contrassegno disabili definitivo, quello con durata quinquennale, basta inviare al Comune di residenza un certificato medico che attesti il persistere della condizione di disabilità.
Per rinnovare il contrassegno disabili temporaneo l’iter burocratico è molto simile: occorre inviare un certificato medico che attesti lo stato temporaneo di disabilità e ne indichi i tempi di validità. Nel caso in cui il contrassegno disabili sia scaduto da più di 90 giorni, la procedura per ottenerlo è la stessa del primo rilascio.
Per il rinnovo del contrassegno disabili, in ogni caso, bisogna presentare al Comune di residenza una specifica domanda, allegando la certificazione
Medica e il vecchio contrassegno in originale. Non ci sono costi previsti per il rilascio, né per il rinnovo del contrassegno disabili definitivo. Per quanto riguarda il contrassegno temporaneo, tuttavia, è previsto il pagamento di una marca da bollo nel rispetto della normativa vigente. Attualmente questa ammonta a 16,00 Euro.
A marzo del 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha specificato che, alla pari degli altri documenti di identità e di riconoscimento, la scadenza del contrassegno definitivo deve coincidere con la data di nascita del titolare.
È possibile richiedere il duplicato del contrassegno disabili per furto o smarrimento. In questo caso va presentata la relativa domanda al Comune di residenza, allegando anche la denuncia fatta alle Autorità, come Polizia o Carabinieri.
Come si usa il contrassegno disabili?
Il contrassegno per invalidi prevede numerosi diritti che mettono a riparo il titolare da contravvenzioni e limitazioni capaci di ostacolare l’accessibilità alla circolazione. Il contrassegno disabili consente di circolare nelle zone a traffico limitato, le cosiddette Ztl, ma anche in quelle a traffico controllato, definite Ztc. Grazie al permesso per disabili si può anche circolare nelle aree pedonali urbane (Apu), nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi ed anche in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione. È bene ricordare che le modalità di accesso nelle zone Ztl possono variare da Comune a Comune.
Il contrassegno invalidi consente inoltre di parcheggiare il proprio veicolo negli spazi riservati ai disabili, nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di orario e senza dover esporre il disco orario. Si può parcheggiare gratuitamente nelle zone di sosta a pagamento, nelle zone a traffico limitato, controllato, nelle Apu e in caso di blocco, limitazione o sospensione della circolazione. La sosta è anche consentita nelle aree di limitazione o divieto di parcheggio, purché non ostacoli la circolazione degli altri veicoli.
Il contrassegno disabili non consente la sosta in caso di divieto di fermata, di divieto con rimozione, nelle aree riservate ai mezzi di soccorso o di polizia, nei parcheggi personalizzati e nelle aree di carico/scarico. Nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali il contrassegno non consente la sosta in caso non sia autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità. Il parcheggio non è consentito nemmeno in corrispondenza di intersezioni, ponti, cavalcavia, passaggi a livello, gallerie, strettoie, dossi, passi carrabili, attraversamenti pedonali e ciclabili, segnali stradali verticali. La sosta è comunque vietata sui marciapiedi, contro il senso di marcia e sulle piste ciclabili.