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Parcheggio per disabili e invalidi: cos’è e come ottenerlo

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In Italia ci sono una serie di obblighi che le autorità locali e gli operatori dei parcheggi devono adottare come adeguamenti per i disabili. Lo scopo di questi è garantire che le persone con disabilità possano avere la stessa esperienza di servizio di una persona non disabile. Uno di questi modi è quello di offrire ai residenti disabili la possibilità di richiedere un parcheggio per invalidi e disabili direttamente fuori o vicino alla propria casa.

ll contrassegno di parcheggio per disabili e invalidi è un’agevolazione concessa ai disabili e/o invalidi con problemi di deambulazione e ai non vedenti. Si tratta di un tagliando che, dal 2012, è diventato di colore blu (in precedenza era arancione), in conformità con il nuovo standard europeo.

Il contrassegno ha validità di cinque anni anche se l’invalidità è permanente. Alla scadenza potrà essere rinnovato. Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Il disabile e/o l’invalido che ha ottenuto il contrassegno per parcheggio ha diritto ad alcune deroghe al codice della strada senza rischio di subire multe: ad esempio può parcheggiare in aree appositamente dedicate, può entrare anche in zone vietate alla generalità dei veicoli, ecc.

Il rilascio del contrassegno parcheggio disabili e invalidi avviene ad opera del Comune previo accertamento medico.

Chi può richiedere un parcheggio per disabili?

Per richiedere un parcheggio per disabili è necessario:

  • avere una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta

oppure

  • essere non vedente.

Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:

  • persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;

oppure

  • persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

Occorre soddisfare questi criteri per fare in modo che la propria candidatura possa essere presa in considerazione. Il contrassegno per il parcheggio invalidi e disabili può essere utilizzato su più auto; non è necessario quindi che sia vincolato a una specifica vettura in quanto ha natura strettamente personale. Esso quindi può essere spostato di auto in auto, purché al suo interno vi sia il disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Non è necessario che il disabile si trovi alla guida, ben potendo essere semplicemente trasportato e accompagnato da altri soggetti (non necessariamente parenti). Non è possibile l’utilizzo del permesso per chi si rechi a trovare il disabile, anche se questi è in condizioni di necessità.

Il contrassegno per parcheggio invalidi e disabili deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. È vietato esporre la fotocopia. Grazie all’introduzione del nuovo tagliando, ora quello per il parcheggio dei disabili è conforme al Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e quindi valido anche nei paesi UE. Per questo in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito immediatamente all’ufficio competente che lo ha rilasciato.

Come ottenere il contrassegno per disabili

Per prima cosa si deve ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale del proprio Comune la certificazione medica che attesti i requisiti per l’utilizzo del tagliando e quindi la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure la cecità totale.

Una volta ottenuta la certificazione medica, occorre poi presentare un’apposita domanda indirizzata al sindaco del Comune di residenza in cui sia allegata la certificazione medica ottenuta. Le persone che a causa di un infortunio o per altre cause patologiche sono temporaneamente disabili e/o invalide possono procedere al rilascio del contrassegno del parcheggio dei disabili sempre con queste modalità, ma presentando una certificazione medica diversa che attesti il periodo determinato e quindi la durata dell’invalidità, al quale corrisponderà la validità del tagliando.

Il rilascio del contrassegno definitivo, ovvero quello che vale per cinque anni, è gratuito e solo per il rilascio del contrassegno temporaneo sono previsti specifici versamenti.

La procedura che abbiamo appena visto per richiedere il contrassegno di parcheggio dei disabili è valida anche nel caso in cui il vecchio contrassegno definitivo sia scaduto da più di novanta giorni.

Dopo cinque anni il contrassegno scade e va rinnovato. Per il rinnovo è necessario presentare al Comune di residenza la domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno disabili, allegando la certificazione medica. Bisogna restituire il vecchio contrassegno in originale. Nel caso di contrassegni temporanei, bisogna allegare anche la marca da bollo prevista dalla normativa vigente.

Come per gli altri documenti di identità (come patente, carta di identità), la scadenza del contrassegno definitivo, vale a dire quello con scadenza ogni 5 anni, deve coincidere con la data di nascita del titolare.

Dove bisogna collocare il contrassegno per parcheggio invalidi?

Il contrassegno va collocato, in originale, sul parabrezza anteriore dell’auto. Solo in tal modo si ha diritto alle agevolazioni riconosciute dalla legge per la circolazione e la sosta.

Non è possibile presentare successivamente il contrassegno, con la dichiarazione del titolare, per ottenere un annullamento della multa.

A cosa dà diritto il contrassegno per parcheggio invalidi e disabili?

Il possesso del contrassegno consente all’auto che ne sia munita:

1) di circolare (diritto di transito)

  • nelle zone a traffico limitato (Ztl);
  • nelle zone a traffico controllato (Ztc);
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;
  • in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne.

È da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune. Infatti in alcuni casi è sufficiente l’esposizione del contrassegno mentre in altri, soprattutto se sono presenti varchi elettronici, serve preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo.

2) di parcheggiare (diritto di sosta)

  • negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione dei parcheggi riservati al veicolo di servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili;
  • nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto;
  • nei parcheggi a pagamento (strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;
  • nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle zone a traffico controllato (Ztc);
  • nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

Il contrassegno disabili non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione. Non è quindi consentita nei seguenti casi:

  • dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
  • dove vige il divieto di fermata;
  • in corrispondenza di: passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, aree di fermata bus
  • in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
  • in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
  • nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
  • negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico/scarico delle merci;
  • negli spazi di parcheggio personalizzati;
  • nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l’accesso nemmeno a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l’accesso nemmeno ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.